Trasparenza rifiuti
3.1.p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.Avvisi e informazioni
ART. 35
SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla
dichiarazione alleprescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13
del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17,
comma 3, del Decreto Legislativo18/12/1997,n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100%
del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato,
con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario consegnato al
contribuente perrichiedere dati e notizie entro il termine di 60 giorni dal ricevimento
dello stesso si applica la sanzione di € 100,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il
termine per laproposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli
interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione
giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla
dichiarazione alleprescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13
del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17,
comma 3, del Decreto Legislativo18/12/1997,n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100%
del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato,
con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario consegnato al
contribuente perrichiedere dati e notizie entro il termine di 60 giorni dal ricevimento
dello stesso si applica la sanzione di € 100,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il
termine per laproposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli
interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione
giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Allegati
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